Art. 127.
(Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie diverse dai laboratori diagnostici).

      1. Nelle strutture sanitarie e veterinarie diverse dai laboratori diagnostici il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui, nonché al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
      2. In relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro definisce e provvede affinché siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità i materiali e i rifiuti contaminati.
      3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XIV, parte D, colonna B.